Scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio ed emergenza epidemiologica da Covid 19 - Ulteriori aggiornamenti.

Facendo seguito alla precedente circolare CNAPPC n. 100 del 29 ottobre, si segnala che il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a fronte di una richiesta di chiarimenti formulata dalla
RPT, ha fornito in data 17 dicembre - con comunicazione pervenuta lo scorso 7 febbraio -
quanto segue.
L'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 ha stabilito che "tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra
il 31 gennaio e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 (ad oggi fissato al 31 marzo 2022), conservano la loro validità
per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".


ALLEGATI
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